Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013