"Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013"
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
OBBLIGO NON ASSOLVIBILE- L'ENTE NON HA ENTI PUBBLICI VIGILATI
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 Comma 1 Lettera A
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
"Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013"
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
OBBLIGO NON ASSOLVIBILE- L'ENTE NON HA ENTI PUBBLICI VIGILATI